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SEPARAZIONE DEI CONIUGI

 
 

Separazione dei coniugi: come ottenere un mutuo, il contratto di mutuo, i prodotti e i tassi, i piani di rimborso, i requisiti di finanziabilità, gli aspetti fiscali e tante altre utili informazioni. Informazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Alcune utili informazioni che ti aiuteranno nella scelta del tuo mutuo.
a cura di:
Agenzia delle Entrate
QUANDO I CONIUGI SI SEPARANO

A seguito di separazione o divorzio cambia il regime patrimoniale tra i coniugi e, con esso, il trattamento fiscale dei beni e dei diritti loro assegnati. Vediamo, di seguito, alcuni profili fiscali conseguenti a tali situazioni.

4.1. DICHIARAZIONI DEI REDDITI

La separazione comporta, anzitutto, l’impossibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730 in forma congiunta. Pertanto, ciascun coniuge presenterà autonomamente la dichiarazione, se in possesso di redditi che possono essere dichiarati con tale modello, al proprio datore di lavoro o Caf.

4.2. L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Ai fini fiscali, l’assegno di mantenimento corrisposto periodicamente a seguito di sentenza del giudice è deducibile dal reddito imponibile Irpef del coniuge che lo corrisponde e costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve.
Il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento A seconda di come sono stati definiti i rapporti patrimoniali, le somme percepite dal coniuge, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, subiscono un trattamento fiscale diverso. In particolare:
- quando è stata pattuita la corresponsione da parte di uno dei coniugi in favore dell’altro di un assegno periodico, in capo al coniuge che percepisce l’assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello da lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l’obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef;
- quando dal tribunale, invece, viene stabilita, su accordo delle parti, la corresponsione di un assegno una tantum (in unica soluzione), la somma non è considerata come “reddito” e quindi non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell’Irpef del coniuge che lo percepisce.

Importante: quando il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al
coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo

Il coniuge che corrisponde l’assegno di mantenimento Sono deducibili dal reddito di chi le eroga le somme corrisposte al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mantenimento dei figli o, se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, la metà dell’importo erogato. Non possono ridurre il reddito imponibile, invece, le somme corrisposte in un’unica soluzione.Indeducibilità degli altri versamenti a favore del coniuge separato Eventuali altri contributi concessi al coniuge separato, diversi dall’assegno periodico, non sono deducibili dal reddito. Ad esempio, non si possono dedurre le somme erogate quale contributo forfetario alle spese condominiali relative all’appartamento occupato dal coniuge separato, le spese per arredare l’appartamento comprato in nome del figlio, con assegnazione dell'usufrutto alla madre, le spese di manutenzione straordinaria del medesimo e ogni altro onere attribuito al contribuente nella sentenza del giudice.

4.3. LE RIDUZIONI IRPEF PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Le detrazioni d’imposta previste dalla normativa fiscale in favore dei figli a carico, ovvero, a partire dal 2005, le deduzioni dal reddito (di cui si è ampiamente illustrato il procedimento di determinazione nel cap. 2), spettano a entrambi i genitori anche nell’ipotesi in cui essi siano separati o divorziati e a prescindere dal fatto che i figli siano stati affidati all’uno o all’altro genitore. L’unico problema che si presenta in queste situazioni di genitori separati è il non facile raggiungimento dell’accordo su come suddividere l’importo concesso in deduzione dal reddito e, pertanto, non sempre si potrà sfruttare il massimo risparmio d’imposta ottenibile da una più conveniente ripartizione del carico fiscale.

4.4. LA CASA ASSEGNATA DAL GIUDICE
La separazione dei coniugi con provvedimento del Giudice costituisce un diritto di abitazione in capo al coniuge beneficiario dell'assegnazione dell’immobile.

Il diritto di abitazione nel codice civile

Il diritto di abitazione è un diritto reale che spetta al coniuge separato e ai membri della sua famiglia, convenzionalmente o per sentenza (è esclusa la separazione di fatto), sulla casa abitativa a residenza familiare e alle sue pertinenze ( art. 1022 C.C.). Ai sensi degli artt. 1025 e 1026 del codice civile, chi ha il diritto di abitazione e occupa tutto l'immobile è tenuto alle spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, oltre ai tributi gravanti sullo stesso. Se occupa una sola parte dell'immobile, contribuisce in proporzione di ciò che gode. Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, tranne se sono causate dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Inoltre, per quanto riguarda gli oneri condominiali relativi alla ordinaria gestione dell'immobile, questi sono a carico di chi usufruisce
del diritto di abitazione, mentre se ci sono delle spese relative a ristrutturazioni straordinarie spettano al proprietario.

Chi dichiara l’abitazione ai fini Irpef
Ai fini Irpef, è posto a carico del titolare del diritto di abitazione l’obbligo di indicare nella dichiarazione il reddito derivante dall’immobile. Va tenuto presente, comunque, che per l’abitazione principale spetta una deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell’anno durante il quale l’immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Per tale abitazione, pertanto, non viene corrisposta l’imposta. A chi spetta il pagamento dell'ICI
Anche per l’Imposta comunale sugli immobili l’obbligo di assolvimento della stessa grava sul coniuge assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilato ad un diritto reale sull'immobile. Pertanto, egli è tenuto a corrispondere l'ICI oltre che sulla quota di sua proprietà, anche sulla parte di proprietà dell'altro coniuge. Con la circolare n. 118/E del 7.6.2000, in particolare, è stato affermato che: “tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile; è assimilabile a tale diritto quello che spetta al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del Tribunale”. Inoltre, gli ex coniugi sono chiamati a presentare una dichiarazione per comunicare la nuova situazione patrimoniale creatasi a seguito della separazione.
Un esempio:
supponiamo che in data 1° ottobre 2005 viene omologata la sentenza di separazione che assegna alla moglie il diritto di abitazione della casa familiare, la cui proprietà è al 50% per ciascun coniuge.
Per il 2005, l’Ici dovrà essere versata:
- dal marito al 50% per 9 mesi (da gennaio a settembre);
- dalla moglie al 50% per 9 mesi (da gennaio a settembre) e al 100% per 3 mesi (da ottobre a dicembre).

4.5. INTERESSI SUI MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA CASA
Come noto, sono deducibili dal reddito gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale (sempre che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo all’accensione del mutuo). Per abitazione principale si deve intendere (vedi art. 15 del Tuir) quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Poiché tra i familiari si considera anche il coniuge separato, fino a quando non interviene la sentenza di divorzio, il contribuente che ha trasferito la sua dimora abituale, a seguito di separazione legale, non perde il diritto alla detrazione degli interessi per la propria quota di spettanza. In caso di divorzio, invece, lo stesso contribuente mantiene il diritto di detrazione solo nel caso in cui l'immobile acquistato costituisca l’abitazione principale dei suoi familiari (ad esempio i figli), anche se conviventi con l’ex coniuge. Questi, ovviamente, non rientra più tra i familiari.


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