A seguito di separazione o divorzio cambia il regime patrimoniale tra i coniugi e,
con esso, il trattamento fiscale dei beni e dei diritti loro assegnati. Vediamo, di
seguito, alcuni profili fiscali conseguenti a tali situazioni.
4.1. DICHIARAZIONI DEI REDDITI
La separazione comporta, anzitutto, l’impossibilità di presentare la dichiarazione
dei redditi con il Modello 730 in forma congiunta. Pertanto, ciascun coniuge presenterà
autonomamente la dichiarazione, se in possesso di redditi che possono
essere dichiarati con tale modello, al proprio datore di lavoro o Caf.
4.2. L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Ai fini fiscali, l’assegno di mantenimento corrisposto periodicamente a seguito di sentenza del
giudice è deducibile dal reddito imponibile Irpef del coniuge che lo corrisponde e costituisce reddito
imponibile per il coniuge che lo riceve.
Il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento
A seconda di come sono stati definiti i rapporti patrimoniali, le somme percepite dal coniuge, in
conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, esclusi quelli destinati
al mantenimento dei figli, subiscono un trattamento fiscale diverso.
In particolare:
- quando è stata pattuita la corresponsione da parte di uno dei coniugi in favore dell’altro di un
assegno periodico, in capo al coniuge che percepisce l’assegno si genera un reddito imponibile
assimilato a quello da lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l’obbligo di riportare in dichiarazione
dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef;
- quando dal tribunale, invece, viene stabilita, su accordo delle parti, la corresponsione di un assegno
una tantum (in unica soluzione), la somma non è considerata come “reddito” e quindi non
concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell’Irpef del coniuge che lo percepisce.
Importante: quando il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al
coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo
Il coniuge che corrisponde l’assegno di mantenimento
Sono deducibili dal reddito di chi le eroga le somme corrisposte al coniuge, anche se residente
all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del
matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità
giudiziaria.
Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mantenimento dei figli
o, se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da
quella destinata ai figli, la metà dell’importo erogato.
Non possono ridurre il reddito imponibile, invece, le somme corrisposte in un’unica soluzione.Indeducibilità degli altri versamenti a favore del coniuge separato
Eventuali altri contributi concessi al coniuge separato, diversi dall’assegno periodico, non sono deducibili dal reddito. Ad
esempio, non si possono dedurre le somme erogate quale contributo forfetario alle spese condominiali relative all’appartamento
occupato dal coniuge separato, le spese per arredare l’appartamento comprato in nome del figlio, con assegnazione
dell'usufrutto alla madre, le spese di manutenzione straordinaria del medesimo e ogni altro onere attribuito al contribuente
nella sentenza del giudice.
4.3. LE RIDUZIONI IRPEF PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Le detrazioni d’imposta previste dalla normativa fiscale in favore dei figli a carico, ovvero, a partire
dal 2005, le deduzioni dal reddito (di cui si è ampiamente illustrato il procedimento di determinazione
nel cap. 2), spettano a entrambi i genitori anche nell’ipotesi in cui essi siano separati o
divorziati e a prescindere dal fatto che i figli siano stati affidati all’uno o all’altro genitore.
L’unico problema che si presenta in queste situazioni di genitori separati è il non facile raggiungimento
dell’accordo su come suddividere l’importo concesso in deduzione dal reddito e, pertanto,
non sempre si potrà sfruttare il massimo risparmio d’imposta ottenibile da una più conveniente
ripartizione del carico fiscale.
4.4. LA CASA ASSEGNATA DAL GIUDICE
La separazione dei coniugi con provvedimento del Giudice costituisce un diritto di abitazione in
capo al coniuge beneficiario dell'assegnazione dell’immobile.
Il diritto di abitazione nel codice civile
Il diritto di abitazione è un diritto reale che spetta al coniuge separato e ai membri della sua famiglia, convenzionalmente o per
sentenza (è esclusa la separazione di fatto), sulla casa abitativa a residenza familiare e alle sue pertinenze ( art. 1022 C.C.).
Ai sensi degli artt. 1025 e 1026 del codice civile, chi ha il diritto di abitazione e occupa tutto l'immobile è tenuto alle spese
relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, oltre ai tributi gravanti sullo stesso. Se occupa una sola
parte dell'immobile, contribuisce in proporzione di ciò che gode. Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario,
tranne se sono causate dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Inoltre, per quanto riguarda gli oneri condominiali relativi alla ordinaria gestione dell'immobile, questi sono a carico di chi usufruisce
del diritto di abitazione, mentre se ci sono delle spese relative a ristrutturazioni straordinarie spettano al proprietario.
Chi dichiara l’abitazione ai fini Irpef
Ai fini Irpef, è posto a carico del titolare del diritto di abitazione l’obbligo di indicare nella dichiarazione
il reddito derivante dall’immobile. Va tenuto presente, comunque, che per l’abitazione
principale spetta una deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale
dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e
al periodo dell’anno durante il quale l’immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione
principale. Per tale abitazione, pertanto, non viene corrisposta l’imposta.
A chi spetta il pagamento dell'ICI
Anche per l’Imposta comunale sugli immobili l’obbligo di assolvimento della stessa grava sul coniuge
assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilato ad un diritto reale sull'immobile. Pertanto, egli è tenuto a corrispondere l'ICI oltre che sulla quota di sua proprietà, anche sulla parte di proprietà dell'altro
coniuge.
Con la circolare n. 118/E del 7.6.2000, in particolare, è stato affermato che: “tra i diritti reali rientra, se
effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art.
540 del codice civile; è assimilabile a tale diritto quello che spetta al coniuge divorziato, separando o
separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento
del Tribunale”.
Inoltre, gli ex coniugi sono chiamati a presentare una dichiarazione per comunicare la nuova situazione
patrimoniale creatasi a seguito della separazione.
Un esempio:
supponiamo che in data 1° ottobre 2005 viene omologata la sentenza di separazione che assegna alla moglie il diritto di abitazione
della casa familiare, la cui proprietà è al 50% per ciascun coniuge.
Per il 2005, l’Ici dovrà essere versata:
- dal marito al 50% per 9 mesi (da gennaio a settembre);
- dalla moglie al 50% per 9 mesi (da gennaio a settembre) e al 100% per 3 mesi (da ottobre a dicembre).
4.5. INTERESSI SUI MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA CASA
Come noto, sono deducibili dal reddito gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di
immobili adibiti ad abitazione principale (sempre che l’immobile sia adibito ad abitazione principale
entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo
all’accensione del mutuo).
Per abitazione principale si deve intendere (vedi art. 15 del Tuir) quella nella quale il contribuente
o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente
ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale
di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Poiché tra i familiari si considera anche il coniuge separato, fino a quando non interviene la sentenza
di divorzio, il contribuente che ha trasferito la sua dimora abituale, a seguito di separazione
legale, non perde il diritto alla detrazione degli interessi per la propria quota di spettanza.
In caso di divorzio, invece, lo stesso contribuente mantiene il diritto di detrazione solo nel caso in
cui l'immobile acquistato costituisca l’abitazione principale dei suoi familiari (ad esempio i figli),
anche se conviventi con l’ex coniuge. Questi, ovviamente, non rientra più tra i familiari.