1. Mutuo di importo superiore al prezzo dell'immobile
Domanda: Nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo ipotecario
per acquisto di abitazione principale, per un capitale di 200.000 euro, a
fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell'immobile
di 180.000 euro, gli interessi passivi possono essere detratti totalmente
(naturalmente entro il limite previsto)?
Risposta. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile,
comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori,
l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria
del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori,
debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto. Per determinare la parte
di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19% può essere utilizzata la
seguente formula:
costo di acquisto dell'immobile x interessi passivi pagati /
capitale erogato a titolo di mutuo
Poiché il suddetto chiarimento sull'argomento in discorso è stato affermato nella circolare
n.15 del 2005, gli uffici non applicano le sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF
che nelle dichiarazioni dei redditi nei periodi d'imposta precedenti al 2004 hanno indicato
interessi passivi relativi a mutuo di valore eccedente quello dell'abitazione principale,
senza effettuare il necessario calcolo proporzionale dell'ammontare detraibile nella erronea
convinzione che la detassazione spettasse con riferimento all'intero ammontare degli interessi
pagati (cfr. circolare n. 26 del 31 maggio 2005).
2. Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti per finanziamento
Domanda: Possono essere portati in detrazione gli interessi pagati a fronte di un finanziamento
acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto dell'abitazione
principale?
Risposta: La norma che disciplina la detrazione dall’Irpef degli interessi passivi pagati sui
mutui prevede che tali interessi siano corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca
su immobili, e che i mutui siano contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto stesso. Non danno diritto alla detrazione gli
interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e gli interessi
derivanti da finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia
ipotecaria su immobili. Non danno diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un
prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto
della casa di abitazione, poiché tale operazione finanziaria è diversa da quella di mutuo, sebbene
sia ad essa collegata (cfr. circolare n. 50 del 12 giugno 2002).
3. Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per abitazione
di un figlio.
Domanda: È possibile attribuire la detrazione per interessi passivi ad un contribuente che
paga interessi per mutuo relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio antecedentemente
al 1 gennaio 2001?
Risposta: A partire dal 2001, per abitazione principale si intende quella adibita ad abitazione
principale del contribuente e/o di suoi familiari.
Tale disposizione è entrata in vigore dal 1 gennaio 2001 ma trova applicazione anche in riferimento
alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di contratti di mutuo stipulati
prima del 2001, sempreché siano state rispettate le condizioni richieste precedentemente.
In particolare che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente e/o
di un familiare entro 6 mesi dall'acquisto stesso e l'acquisto dell’unità immobiliare sia stato
effettuato nei 6 mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (cfr.
circolare n. 50 del 2002).
4. Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per acquisto di unità immobiliare locata
Domanda: Si chiede di conoscere se in caso di acquisto di un immobile occupato, si può ottenere
la detrazione degli interessi passivi a partire dal momento dell'acquisto. La detrazione spetterebbe quindi, anche prima di notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto
ovvero, in presenza di tale atto, anche prima che il proprietario ottenga la disponibilità dell'immobile
e vi trasferisca la sua dimora abituale.
Risposta: In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione
che entro 3 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza
o di sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita
ad abitazione principale.
In relazione a questa particolare ipotesi, è possibile fruire delle detrazioni sin dalla prima
rata (cfr. circolare n. 50 del 2002).
5. Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutui per
acquisto di due unità immobiliari
Domanda: È possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati per
un mutuo contratto per l'acquisto di una casa da adibire a propria abitazione principale e
di un’altra da adibire ad abitazione del figlio? In caso contrario il contribuente può scegliere
per quale dei due mutui richiedere la detrazione?
Risposta: Nel caso in cui il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile
adibito a propria abitazione principale, e un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire
ad abitazione di un familiare, in analogia con quanto previsto per la deduzione dal reddito
complessivo del reddito dell'abitazione principale, la detrazione deve essere riferita agli
interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione (cfr. circolare
n. 50 del 2002).
6. Variazione dell'abitazione principale
Domanda: Un contribuente compra la casa che adibisce ad abitazione principale stipulando
un mutuo ipotecario. Qualche anno dopo si sposa e va ad abitare in altra casa perdendo così
il diritto di detrarre gli interessi passivi. Successivamente nell'immobile che era stato la sua
abitazione principale va ad abitare la madre. In questo caso può riprendere a detrarre gli
interessi pagati per il mutuo?
Risposta: Ai fini della detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari, si intende per
abitazione principale quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Il contribuente può ricominciare a detrarre gli interessi passivi dal momento in
cui l'immobile viene ad essere utilizzato come abitazione principale dalla madre in quanto
la continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (cfr. circolari n. 55
del 2001 e n. 55 del 2002).
7. Condizioni per fruire dell'agevolazione
Domanda: Per poter fruire della detrazione dall'Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo
è necessario che il contribuente intestatario del mutuo ipotecario sia anche proprietario dell'immobile?
Risposta: La disposizione cui si riferisce il quesito prevede la detrazione per interessi passivi
su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.
Tale formulazione sottintende che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il
proprietario dell'unità immobiliare (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001)
8. Mutuo cointestato con coniuge fiscalmente a carico
Domanda: Un contribuente cointestatario di un contratto di mutuo con il coniuge fiscalmente
a carico può detrarre la quota di interessi imputabile al coniuge anche se il contratto
di mutuo è stato stipulato prima del 2001?
Risposta: A partire dal periodo d'imposta 2001 il coniuge che possiede redditi può fruire
della detrazione non solo in relazione alla propria quota d'interessi ma anche per quella del
coniuge che risulti a suo carico a prescindere dalla data in cui è stato stipulato il contratto di
mutuo (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001).
9. Garanzia ipotecaria
Domanda: La garanzia ipotecaria deve insistere necessariamente sull'immobile per il cui
acquisto è stato contratto il mutuo?
Risposta: La norma prevede la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui,
garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale. Pertanto, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi
potranno essere oggetto di detrazione d'imposta anche se l'immobile su cui risulta iscritta
l'ipoteca non coincide con quello acquistato ed adibito ad abitazione principale (cfr. circolare
n. 7 del 2001).