Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni
spettano per l'acquisto di propria abitazione anche
diversa da quella principale.
L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo, di 3.615,20 euro
se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se
si tratta di altra propria abitazione.
In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto
massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad
altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.
Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.
Ad esempio: il contribuente che ha richiesto la detrazione del 19% su 1.500 euro (totale degli interessi
passivi su mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale), potrà usufruire, per un secondo mutuo
acceso per acquistare un altro immobile, di una detrazione pari al 19% dell'importo massimo di 566 euro (2.066-
1.500).
Se per l'acquisto dell'abitazione principale avesse già richiesto una detrazione superiore a 2.066 euro, nessun
altro importo potrebbe portare in detrazione con riferimento al secondo mutuo.
Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di
immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.
La successiva tabella riassume i limiti di detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione
principale che si sono susseguiti negli anni.
QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Data stipula mutuo acquisto
abitazione principale |
Limite detraibilità (al 19%
di interessi e oneri aggiuntivi) |
Termine per adibire
ad abitazione principale |
Data di acquisto |
prima del 1993 |
3.615,20 euro
per ciascun cointestatario |
8/12/1993 |
|
1993 |
3.615,20 euro complessivi
(anche se il contribuente dal 9/12/93
ha variato l'abitazione principale
per motivi di lavoro) |
8/12/1994 |
6 mesi antecedenti
o successivi alla ata
di stipulazione del mutuo |
1994/2000 |
3.615,20 euro complessivi
| entro 6 mesi dall'acquisto |
entro 6 mesi dall'acquisto |
dal 2001 |
entro 1 anno (2 in caso di
ristrutturazione in corso)
dall'acquisto |
1 anno antecedente
o successivo alla data
di stipulazione del mutuo |