Possono essere detratti dall'Irpef, fino all'azzeramento dei redditi
dominicale ed agrario dichiarati, gli interessi pagati per qualsiasi
tipo di prestito o mutuo agrario, indipendentemente dalla data di
stipula. La detrazione d'imposta spetta nella misura del 19% oltre
che sugli interessi passivi anche sui relativi oneri accessori e sulle
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
In sostanza, l'importo dichiarato dal contribuente non può essere
mai superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari)
tenuto conto delle rispettive ed eventuali rivalutazioni
dell'80% e 70%.
Esempio: ipotizziamo il caso di un contribuente che abbia dichiarato nel quadro RA del Modello Unico
(quadro A se si compila il modello 730) redditi di terreni per 500 euro e che tale importo tenga già conto delle rivalutazioni
(80% per il reddito dominicale e 70% per il reddito agrario). Supponiamo, inoltre, che per interessi passivi
e oneri accessori per prestiti e mutui agrari abbia pagato nell'anno l'importo di 700 euro.
La detrazione spettante per il periodo d'imposta non potrà essere mai superiore a 95 euro, pari al 19% di 500
euro. Infatti, qualunque sia l'importo sostenuto dal contribuente, egli comunque potrà indicare nel quadro RP del
modello Unico (o quadro E del modello 730) l'importo massimo di 500 euro, corrispondente a quello dei redditi dei
terreni dichiarati.
Gli interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari sostenuti dalle società semplici
sono detraibili, sempre nella misura del 19%, dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente
alla loro quota di partecipazione agli utili.