Per i contribuenti che hanno delle persone fiscalmente a carico, la
Finanziaria per il 2005 ha modificato la misura e le regole di determinazione
degli importi riconosciuti in diminuzione dell’Irpef dovuta.
In particolare, il regime delle detrazioni dall’imposta, operante fino al 31
dicembre 2004, è stato sostituito da un sistema di deduzioni dal reddito
imponibile.
Ma ricordiamo, anzitutto, chi sono i familiari a carico.
Dal punto di vista fiscale, si considerano a carico, purché abbiano conseguito un reddito annuo complessivo
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo della “no tax area” e degli oneri deducibili, le seguenti
persone:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati.
Se convivono con il contribuente o da lui ricevono un assegno alimentare non risultante da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, si possono considerare a carico anche i seguenti familiari:
- genitori (anche adottivi);
- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi, nuore e suoceri;
- fratelli e sorelle;
- discendenti dei figli.
Di seguito, riporteremo anzitutto importi e regole per usufruire delle detrazioni in vigore fino al periodo
d’imposta 2004. Di esse i contribuenti dovranno tener conto in sede di presentazione della prossima
dichiarazione dei redditi (quella relativa all’anno 2004).
Da ricordare, inoltre, che tali importi potranno tornare utili anche con la dichiarazione che sarà
presentata nel 2006, qualora dovesse risultare più vantaggioso determinare l’imposta secondo le
vecchie regole (possibilità offerta dalla cosiddetta clausola di salvaguardia).
Successivamente, illustreremo le nuove deduzioni introdotte a partire dal 2005.
2.1. LE DETRAZIONI IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2004
Per i familiari a carico spettano le seguenti detrazioni dall’Irpef:
per coniuge a carico
Reddito |
Detrazione |
| Fino a 15.493,71 |
546,18 |
| Oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 |
496,60 |
| Oltre 30.987,41 e fino a 51.645,69 |
459,42 |
| Oltre 51.645,69 |
422,23 |
per figli e altri familiari
Reddito complessivo
di ciascun coniuge |
Detrazione primo figlio
e altri familiari a carico |
Detrazione figli successivi
al primo |
Fino a 51.645,69 euro |
303,68 |
336,73 |
Oltre 51.645,69 euro |
285,08 |
285,08 |
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni la detrazione spettante è incrementata di 123,95 euro.
L’importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono rimasti a carico.
Il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano a quelle in cui cessano le condizioni previste,
indipendentemente dal numero dei giorni.
La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se nel corso dell’anno il
reddito del familiare ha superato il limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della “no tax
area”.
Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell’abitazione principale,
e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
Queste retribuzioni sono esenti dall’Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro
che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini dell’eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi
di famiglia.
Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa,
e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l’attività in Paesi limitrofi
o di frontiera (c.d. frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.
Aumenti della detrazione per casi particolari
A seconda del reddito complessivo di ciascun genitore e del numero dei figli l’importo della detrazione
spettante per ciascun figlio sale a 516,46 euro.
Si ha diritto a tale incremento quando si ha:
- reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro ed un figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro e due figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro e tre figli a carico;
- quattro figli a carico, indipendentemente dal reddito.
La detrazione aumentata non è però cumulabile con la detrazione per figli di età inferiore a tre anni.
Una particolare detrazione di 774,69 euro è prevista per ogni figlio portatore di handicap, riconosciuto
tale ai sensi della legge n. 104 del 1992; tale detrazione è riconosciuta a prescindere dall’ammontare
del reddito complessivo, in sostituzione di quella cui si avrebbe diritto in assenza
dell’handicap.
Quando spetta e come va divisa la detrazione
La detrazione per i figli a carico deve essere divisa tra i genitori, anche se separati, in proporzione all’onere
sostenuto da ciascuno (in pratica, può essere ripartita tra di loro in modo discrezionale).
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico
del primo e nei seguenti altri casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente
separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente
separato.
Quando l’altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente
ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a
carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico.
La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest’ultimo
non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.
Se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto, solo
per questo figlio, all’ulteriore detrazione per i minori di tre anni.
Nel caso in cui per un figlio spetta la detrazione prevista per il coniuge a carico, è possibile calcolare la
detrazione più favorevole al contribuente tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio
a carico.
Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente
o non risiedono in Italia.La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno
superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
Anche per gli altri familiari a carico (con redditi non superiori a 2.840,51 euro, purché conviventi o
beneficiari di assegno alimentare) la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in proporzione
all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
Ai fini della individuazione del limite di reddito entro il quale si ha diritto alla detrazione valgono le
stesse considerazioni fatte in precedenza a proposito delle retribuzioni esenti o escluse dall’Irpef.
2.2. LE NUOVE DEDUZIONI PER I FAMILIARI A CARICO
Dal 1° gennaio 2005, come accennato in precedenza, le detrazioni precedentemente esistenti
(importi che venivano sottratti dall’imposta lorda) sono state sostituite con deduzioni dal reddito
imponibile. In pratica è stato introdotto anche in ambito familiare il meccanismo della “no tax
area” attraverso il riconoscimento di deduzioni variabili a seconda del reddito che il contribuente
richiedente ha percepito nell’anno.
Queste le deduzioni:
- 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 2.900 euro per ciascun figlio e per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
In determinati casi sono previste per il figlio a carico deduzioni maggiori. In particolare:
- 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni;
- 3.200 euro, per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato;
- 3.700 euro, per il figlio portatore di handicap.
Non sono cambiate le regole e i requisiti previsti dalla precedente normativa, nonché il limite di
reddito complessivo (pari a 2.840,51 euro) per essere considerati a carico (vedi paragrafo 2.1).
Inoltre, come avveniva per le detrazioni, anche le deduzioni possono essere fruite in percentuali
diverse dai coniugi a seconda del vantaggio che ciascuno può ritrarre.
Come calcolarle
Le deduzioni per i familiari a carico diminuiscono con l’aumentare del reddito posseduto, fino ad
annullarsi del tutto, e si applicano utilizzando una formula del tutto analoga a quella prevista per
la “no tax area”.
Ad esempio, un lavoratore dipendente con moglie e due figli a carico ha una potenziale deduzione
di 9.000 euro (3.200 + 2.900 + 2.900); questo importo è però solo teorico, poiché l’ammontare
effettivo spettante varia in funzione del reddito e sarà sempre minore man mano che il reddito
si avvicina a 87.000 euro (cioè 78.000 + 3.200 + 2.900 + 2.900), livello al quale si azzera.
Per determinare l’importo effettivamente spettante, è necessario eseguire il seguente calcolo:
78.000 + oneri deducibili + deduzione teorica - reddito complessivo
78.000
Se il risultato che si ottiene da tale calcolo è:
- maggiore o uguale ad 1 la deduzione spetta per intero;
- pari a zero o negativo la deduzione non spetta;
- compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto,
tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento, per la
deduzione teorica.