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CALCOLO DEL MUTUO

 
 

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Informazione sui mutui

COSA OCCORRE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF:

  1. il primo requisito di cui verificare l'esistenza è quello relativo alla circostanza che il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;
  2. il mutuo stipulato sia garantito da ipoteca su immobili. Non possono fruire dell'agevolazione altre forme di finanziamento, quali: cambiali, aperture di credito in conto corrente, anche se garantite da ipoteca, cessioni di stipendio. Non è richiesto che l'immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato;
  3. il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero sia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA:
La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti , anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. In presenza di più intestatari del mutuo, il diritto alla detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota.
Contitolarità del contratto di mutuo
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 3.615,20 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.
Accollo del mutuo da parte dell'erede o dell'acquirente
In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario o all'acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo. Il contribuente, quindi, che si è accollato un mutuo ha diritto alla detrazione se a quella data ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste dalla legge. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.

SPESE AMMESSE E NON AMMESSE ALLA DETRAZIONE
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra queste, si segnalano:
- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non assolutamente necessarie, le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato.
Non sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al contratto di compravendita e non di mutuo: le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari), l'onorario del notaio per il contratto di compravendita, le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
Non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

DOCUMENTAZIONE
Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli Uffici finanziari, la seguente documentazione:
• quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
• copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.




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